Ministero dei Trasporti

 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANREMO

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

N. 16 /2007

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e

Comandante del porto di Sanremo:

 

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

 

............. O M I S S I S  .....................

 

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n. 26/2006 in data 19.05.2006;

 

ORDINA:

 

 ....... O M I S S I S......(è stata omessa la normativa relativa agli stabilimenti balneari)….O M I S S I S…..

 

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

 

2.1 -  Durante la stagione balneare, la zona di mare per una profondità di 200 (duecento) metri dalle spiaggie e 100 (cento) metri dalle coste a picco, è prioritariamente destinata alla balneazione.

 

2.5 -  Nelle predette zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le ore 08.30 e le ore 19.30 E' VIETATO:

 

2.5.1 - il transito di qualsiasi unità navale, compresi surf, windsurf e Kite-surf, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili. Le unità navali a motore e a vela - se non condotte a remi e/o con vela abbassata - dovranno raggiungere la riva o allontanarsi da essa, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

Da tale obbligo sono esentati i mezzi nautici dei Corpi dello Stato e quelli che effettuano i campionamenti delle acque per la balneazione ai sensi del D.P.R. n0470/82 e successive modifiche, che dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura chiaramente leggibile, riportante : "A.R.P.A.L. - servizio campionamento". In ogni caso si dovrà adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, mentre i bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10  (dieci) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

 

2.5.2 - l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati.

     E’ sempre vietata l'evoluzione di surf, windsurf e Kite-surf  (che dovranno attenersi a quanto previsto dal precedente punto 2.5.1) ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dai bagnanti. E' vietato, altresì, l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso), dei windsurf (tavole con vela) e dei kite-surf (tavole con vela-paracadute) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti, i concessionari appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere, l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

 

ART. 3 - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (SUB)

 

      L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare né ad una zona di mare particolare, ma si estende alI' intero anno ed anche al di fuori degli specchi acquei riservati alla balneazione.

 

3.1 - Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, nonché secondo quelle di seguito specificate:

·       il segnale di superficie è di giorno quello previsto dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 in premessa citato (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 - trecento - metri);

·       di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri;

·       se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di superficie;

·       il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione, durante la stagione balneare (oltre la fascia di mare dei 200 ­ duecento - metri dalle spiagge o 100 - cento - metri dalle coste a picco) o al di fuori della stagione balneare, ovunque si trovi, ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola lunga non più di 3 - tre - metri).

 

      ART. 4 - IMMERSIONE CON MEZZO NAUTICO DI APPOGGIO

 

      Quando l'attività di immersione viene svolta con l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, il segnale (diurno e/o notturno) indicato al precedente art. 3 deve essere innalzato sul mezzo nautico.

      I subacquei, in presenza del mezzo di appoggio, devono operare entro un raggio di 50 ( cinquanta) metri dalla verticale del segnale.

      Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di superficie.

 

ART. 5 - NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DI SEGNALAMENTI SUBACQUEI

Tutte le unità in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo sono tenute a prestare la massima attenzione all' eventuale presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni indicati nei precedenti articoli della presente Ordinanza, indicanti la presenza di subacquei in immersione e/o di bagnanti intenti nell'attività di nuoto. In caso di avvistamento di tali segnali, è fatto obbligo di mantenersi ad una distanza minima di 100 (cento) metri dalla verticale di segnalazione o dal mezzo nautico di appoggio.

      ART. 6 - DISCIPLINA DELLA PESCA

6.1 - L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa da quella pesca subacquea, regolamentata dal successivo articolo 6.2, è vietato nelle fasce di mare ad una distanza di metri 200 ( duecento) dalle spiagge e di metri 100 (cento) dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08.30 e le ore 19.30.

6.2 - La pesca subacquea è regolamentata dagli artt. 128, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 (Regolamento della pesca marittima) e successive modifiche ed integrazioni. E' SEMPRE VIETATA la pesca:

a.    nelle zone di mare frequentate da bagnanti, entro 500 (cinquecento) metri dalle spiagge ed entro 100 (cento) metri dalle coste a picco;

b.    nelle altre zone di mare vietate alla balneazione, di cui al successivo articolo 8;

c.    dal tramonto al sorgere del sole;

d.    a distanza inferiore a 100 (cento) metri da navi ancorate fuori dai porti.

 

E' SEMPRE VIETATO attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

 

6.3 - E' fatto obbligo a chiunque eserciti la pesca subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, nonché dagli art. 3 e 4 della presente ordinanza.

 

         ART. 7 – RINVIO

 

Per tutto quanto non espressamente disposto con la presente Ordinanza, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia nonché - per la pesca subacquea - agli articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca marittima, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè all'Ordinanza dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo n. 55/2003 in data 6 agosto 2003.

 

        ART. 13 - LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA COSTA

 

13.1 - I limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa, che per facilità di consultazione sono richiamate al successivo punto 13.2, sono disciplinate dall'Ordinanza di polizia marittima n. 31/2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Imperia.

13.2 - "... nel corso della stagione estiva, che comprende il periodo che va dallo maggio al 30 settembre. La navigazione delle unità da diporto propulse a motore, deve avvenire con velocità non superiore a lO nodi e con gli scafi in dislocamento, quando le stesse si trovano all' interno della fascia costiera di 1. 000 metri dalle spiagge e di 500 metri dalle scogliere.

In prossimità di zone con costa rocciosa a picco ove non vi siano significative attività di balneazione è consentito l'avvicinamento e l'ancoraggio di unità da diporto, purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera sono incaricati dell 'esecuzione della presente ordinanza in tema di sicurezza della navigazione, unitamente alle altre Istituzioni che esercitano in mare poteri di Polizia quando operano con azione sinergica e d'intesa con l'Autorità Marittima" .

13.3 - La disciplina della navigazione delle moto d'acqua (acquascooter) o Jet-ski o natanti similari ed i limiti rispetto alla costa, che per facilità di consultazione sono richiamati al successivo punto 13.4, sono disciplinati con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia.

13.4 - Le unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, Jet-ski (o natanti similari) possono navigare:

a) – durante la stagione balneare di ciascun anno – dal 1° maggio al 30 settembre – nelle seguenti zone di mare, alle seguenti condizioni:

·         ad una distanza minima dalla costa di metri 400 (quattrocento) e massimo di 1 miglio nautico (pari a 1852 metri);

·         le operazioni di varo e alaggio, ingresso e uscita dall’acqua, sono consentite dai porti, approdi e punti di ormeggio aperti al naviglio da diporto o, in mancanza, da corridoi di lancio, con la massima prudenza, rotta diretta e velocità massimo inferiore ai 3 (tre) nodi, mantenendo una distanza minima di 400 metri dalla costa.

.6 - Qualora non esistano corridoi di lancio, al di fuori dei porti ed approdi sopra indicati, l' attraversamento dello specchio acqueo interdetto, potrà avvenire esclusivamente senza l'uso del motore.

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

 

14.1 - La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei Comuni rivieraschi e dei concessionari, rispettivamente per le spiagge libere e per le aree in concessione, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

14.2 - Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che contestualmente all'entrata in vigore sostituisce ed abroga quella nO 26/2006 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 19.05.2006.

14.3 - La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo ed agli albi dei Comuni rivieraschi, nonché diffusa mediante:

·                     organi di informazione locali;

·                     inserimento nella pagina "ordinanze" Circondariale Marittimo di Sanremo del sito internet dell'Ufficio raggiungibile all'indirizzo,  www.sanremo.guardiacostiera.it

14.4 – I  trasgressori alla presente  saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

 

Sanremo, 02 maggio 2007

 

f.to   IL COMANDANTE 

Tenente di Vascello (C P)

Roberto D'ARRIGO